LEGGE N°4 GENNAIO 2013

L'Operatore Olistico è il professionista in grado di effettuare trattamenti manuali di riequilibrio energetico e di ripristino funzionale, basati su tecniche e teorie filosofiche orientali, volti al miglioramento della qualità della vita e al benessere psicofisico dell'individuo.
L'Operatore Olistico, non sostituisce il medico. 
I trattamenti eseguiti da un Operatore Olistico non sono e non possono in alcun modo essere definiti terapeutici.L'operatore Olistico non considera, non tratta e non ha l'obiettivo della risoluzione di patologie e sintomi che sono di stretta pertinenza medica. Non fornisce al ricevente prescrizioni farmacologiche o terapeutiche. Le discipline Olistiche non rientrano nelle categorie Estetiche,in quanto non sono finalizzati allo scopo di migliorare l'aspetto estetico della persona, requisito qualificante dell'attività di estetista come definito dall'art. 1 della legge 1/1990: "disciplina dell'attività di estetista". L'Operatore olistico è una libera professione di cui alla legge 4/2013. Questi trattamenti sono discipline naturali, non sostituiscono il parere e le cure del medico, non sono a fini estetici. Nulla di quanto è riportato e divulgato  in questo blog é da intendersi come consiglio medico o diagnostico. Per garantire uno stato di benessere, è necessario anche uno stile di vita sano ed equilibrato. Grazie. 

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